- MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI
- INFANTICIDIO FEMMINILE e SELEZIONE SESSUALE PRENATALE
- MATRIMONIO PRECOCE
- MATRIMONIO FORZATO
- VIOLENZE LEGATE ALLA DOTE
- CRIMINI CONTRO LE DONNE COMMESSI “PER ONORE”
- MALTRATTAMENTO DELLE VEDOVE
- TRATTA DI DONNE A SCOPO DI SFRUTTAMENTO SESSUALE
Categoria: DEFINIZIONI
DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI
È il delitto che compie chiunque – dopo averli realizzati, sottratti, ricevuti o acquisiti – invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, senza il consenso delle persone rappresentate.
Il delitto è punito a querela della persona offesa da sporgere nel termine di sei mesi. Si procede d’ufficio se i fatti sono commessi in danno di persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Si definisce VIOLENZA SESSUALE qualsiasi attività sessuale con una persona che non voglia o sia impossibilitata a consentire all’atto sessuale.
Violenza sessuale è un termine molto generico che include diversi comportamenti come:
• lo stupro (anche se l’autore è il partner o il marito)
• qualsiasi contatto sessuale indesiderato
• l’esposizione non gradita di un corpo nudo e l’esibizionismo e il voyeurismo
• l’abuso sessuale di un minore
• l’incesto
• la molestia sessuale
• atti sessuali su clienti o dipendenti perpetrati da terapeuti, medici, dentisti, capi, colleghi o altre figure professionali.
La violenza sessuale è un ATTO DI POTERE e non sempre vengono utilizzate la forza fisica o le minacce contro la vittima, perché la violenza può essere molto sottile (come nel caso in cui l’autore dell’atto utilizzi la propria fisicità o status sociale per spaventare o manipolare la vittima).
Il delitto è perseguibile a querela della persona offesa (irrevocabile) da sporgere entro un anno dal fatto.
Persecuzione che si manifesta attraverso una serie di comportamenti minacciosi o molesti (ad esempio, pedinamenti, appostamenti sotto casa, incursioni sul luogo di lavoro, telefonate nel cuore della notte, messaggi, persecuzioni attraverso i social network), che provocano nella persona che li subisce uno o più dei seguenti danni:
- grave e perdurante stato di ansia o di paura
- fondato timore per l’incolumità propria o dei propri cari
- costrizione a cambiare le proprie abitudini di vita
Prima di sporgere querela, la vittima può chiedere che venga adottato l’AMMONIMENTO DEL QUESTORE, che consiste in un avvertimento al persecutore di astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia e consente di adottare misure di ritiro delle armi.
Una serie di condotte reiterate poste in essere dal maltrattante nei confronti di persona della famiglia o comunque convivente (anche in maniera non stabile), oppure di persona sottoposta alla sua autorità (ad esempio per ragioni di lavoro), o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura vigilanza, custodia, esercizio di una professione o di un’arte (ad esempio il rapporto scolastico tra l’insegnante e l’alunno), che possono consistere in percosse, ingiurie, minacce, prevaricazioni, umiliazioni, atti di disprezzo ed offesa della dignità, finalizzati a provocare una sistematica sopraffazione della vittima, tanto da rendergli la vita e l’esistenza particolarmente dolorosa.
La fattispecie delittuosa non tutela solo soggetti facenti parte di un nucleo familiare, bensì tutte le vittime di maltrattamento che subiscono tale affronto da parte di un soggetto con cui hanno un rapporto personale, continuativo ed abituale.
Nel caso di violenza domestica, i maltrattamenti posti in essere da un genitore a carico dell’altro vengono considerati e puniti quali violenza anche sui figli minori che assistano a tali violenze (c.d. violenza indiretta o assistita).