Autore: UnivPM Pagina 1 di 2

ALTRE FORME DI VIOLENZA DERIVANTI DA PRATICHE TRADIZIONALI DANNOSE PER LE DONNE

  • MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI
  • INFANTICIDIO FEMMINILE e SELEZIONE SESSUALE PRENATALE
  • MATRIMONIO PRECOCE
  • MATRIMONIO FORZATO
  • VIOLENZE LEGATE ALLA DOTE
  • CRIMINI CONTRO LE DONNE COMMESSI “PER ONORE”
  • MALTRATTAMENTO DELLE VEDOVE
  • TRATTA DI DONNE A SCOPO DI SFRUTTAMENTO SESSUALE

“REVENGE PORN”

DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI

È il delitto che compie chiunque – dopo averli realizzati, sottratti, ricevuti o acquisiti – invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, senza il consenso delle persone rappresentate.

Il delitto è punito a querela della persona offesa da sporgere nel termine di sei mesi. Si procede d’ufficio se i fatti sono commessi in danno di persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

VIOLENZA SESSUALE

Si definisce VIOLENZA SESSUALE qualsiasi attività sessuale con una persona che non voglia o sia impossibilitata a consentire all’atto sessuale.
Violenza sessuale è un termine molto generico che include diversi comportamenti come:
• lo stupro (anche se l’autore è il partner o il marito)
• qualsiasi contatto sessuale indesiderato
• l’esposizione non gradita di un corpo nudo e l’esibizionismo e il voyeurismo
• l’abuso sessuale di un minore
• l’incesto
• la molestia sessuale
• atti sessuali su clienti o dipendenti perpetrati da terapeuti, medici, dentisti, capi, colleghi o altre figure professionali.
La violenza sessuale è un ATTO DI POTERE e non sempre vengono utilizzate la forza fisica o le minacce contro la vittima, perché la violenza può essere molto sottile (come nel caso in cui l’autore dell’atto utilizzi la propria fisicità o status sociale per spaventare o manipolare la vittima).
Il delitto è perseguibile a querela della persona offesa (irrevocabile) da sporgere entro un anno dal fatto.

“STALKING” – ATTI PERSECUTORI

Persecuzione che si manifesta attraverso una serie di comportamenti minacciosi o molesti (ad esempio, pedinamenti, appostamenti sotto casa, incursioni sul luogo di lavoro, telefonate nel cuore della notte, messaggi, persecuzioni attraverso i social network), che provocano nella persona che li subisce uno o più dei seguenti danni:

  • grave e perdurante stato di ansia o di paura
  • fondato timore per l’incolumità propria o dei propri cari
  • costrizione a cambiare le proprie abitudini di vita

Prima di sporgere querela, la vittima può chiedere che venga adottato l’AMMONIMENTO DEL QUESTORE, che consiste in un avvertimento al persecutore di astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia e consente di adottare misure di ritiro delle armi.

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Articolo in evidenza

è la manifestazione di una disparità storica nei rapporti di forza tra uomo e donna che ha portato al dominio dell’uomo sulle donne, alla discriminazione contro di loro e ha impedito un vero progresso nella condizione delle donne. La violenza fatta alle donne designa tutti quegli atti di violenza fondati sull’appartenenza al sesso femminile, che causano o possono causare un pregiudizio o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, compresa la minaccia di tali atti, la contrazione o privazione arbitraria della libertà personale, sia che avvengano nella vita privata, sia in quella pubblica.

dEFINIZIONE onu 1993

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Una serie di condotte reiterate poste in essere dal maltrattante nei confronti di persona della famiglia o comunque convivente (anche in maniera non stabile), oppure di persona sottoposta alla sua autorità (ad esempio per ragioni di lavoro), o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura vigilanza, custodia, esercizio di una professione o di un’arte (ad esempio il rapporto scolastico tra l’insegnante e l’alunno), che possono consistere in percosse, ingiurie, minacce, prevaricazioni, umiliazioni, atti di disprezzo ed offesa della dignità, finalizzati a provocare una sistematica sopraffazione della vittima, tanto da rendergli la vita e l’esistenza particolarmente dolorosa.
La fattispecie delittuosa non tutela solo soggetti facenti parte di un nucleo familiare, bensì tutte le vittime di maltrattamento che subiscono tale affronto da parte di un soggetto con cui hanno un rapporto personale, continuativo ed abituale.
Nel caso di violenza domestica, i maltrattamenti posti in essere da un genitore a carico dell’altro vengono considerati e puniti quali violenza anche sui figli minori che assistano a tali violenze (c.d. violenza indiretta o assistita).

VIOLENZA DI GENERE IN ITALIA

RATIFICA DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL

La Convenzione di Istanbul del 2011 riconosce che

La violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne ed alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini ed impedito la loro piena emancipazione

e pertanto pone tra i suoi obiettivi quello di

contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l’autonomia e l’autodeterminazione delle donne.

LA VIOLENZA DI GENERE

… ogni atto di violenza fondata sul genere che comporti o possa comportare per la donna un danno o una sofferenza fisica, psicologica o sessuale, includendo la minaccia di questi atti, la coercizione o le privazioni arbitrarie della libertà, che avvengano nel corso della vita pubblica o privata

DEFINIZIONE DI VIOLENZA DI GENERE ADOTTATA DALL’ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE NEL 1993

La violenza contro le donne è la manifestazione di una DISPARITA’ STORICA NEI RAPPORTI DI FORZA TRA UOMO E DONNA, che ha portato al DOMINIO dell’uomo sulle donne ed alla DISCRIMINAZIONE contro di loro, ed ha impedito un vero progresso nella condizione delle donne.

LA RELAZIONE SANA E LA RELAZIONE MALTRATTANTE

Una relazione sana si distingue da una relazione maltrattante, soprattutto dalla sussistenza di una simmetria dialettica tra i partner.
In ogni relazione infatti è presente il conflitto, in assenza di violenza, due persone che confliggono ma sono in una situazione paritaria di potere, possono liberamente mettere a confronto le loro posizioni.
Quando c’è violenza, troviamo sempre una persona che prevarica ed impone la sua volontà, attraverso l’uso della violenza appunto, ed un’altra che soccombe.
(ruota potere controllo e ruota non violenza)

LA MIA CARTA DEI DIRITTI

Articolo in evidenza
  • Ho il diritto di dire no
  • Ho il diritto di non essere maltrattata
  • Ho il diritto di esprimere rabbia
  • Ho il diritto di cambiare la mia vita
  • Ho il diritto di essere libera dalla paura
  • Ho il diritto di volere un modello migliore di comunicazione con i miei figli /genitori
  • Ho il diritto di far vivere i miei figli in condizioni di sicurezza
  • Ho il diritto di essere trattata da adulta e con rispetto
  • Ho il diritto di lasciare l’ambiente violento
  • Ho il diritto di essere al sicuro
  • Ho il diritto alla privacy
  • Ho il diritto di sviluppare i miei talenti e abilità
  • Ho il diritto di guadagnare e di controllare le mie finanze
  • Ho il diritto di prendere le mie decisioni per la mia vita
  • Ho il diritto di cambiare idea
  • Ho il diritto di essere creduta e valorizzata
  • Ho il diritto di fare errori
  • Ho il diritto di non essere perfetta
  • Ho il diritto di amare e di essere ricambiata
  • Ho il diritto di mettere me stessa al primo porto
  • Ho il diritto di essere me stessa

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Sito a cura di UnivPM in collaborazione con Donne e Giustizia