DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI

È il delitto che compie chiunque – dopo averli realizzati, sottratti, ricevuti o acquisiti – invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, senza il consenso delle persone rappresentate.

Il delitto è punito a querela della persona offesa da sporgere nel termine di sei mesi. Si procede d’ufficio se i fatti sono commessi in danno di persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.